top of page

Agenzia delle Entrate – Elevazione a € 3.000 della franchigia per fringe benefits

  • galale
  • 2 ago 2023
  • Tempo di lettura: 5 min

Indicazioni operative

Come noto, il DL 48/2023 ha stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, sia innalzato a euro 3.000 il limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del DPR 917/1986 (TUIR).

L’Agenzia delle Entrate ha diramato le indicazioni operative per l’applicazione della misura di nuova introduzione, mediante circolare 1° agosto 2023, n. 23.


Di seguito, una sintesi delle precisazioni offerte dagli Uffici finanziari.


  • Ambito di applicazione

L’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.


Per effetto delle modifiche di cui all’art. 40 del DL 48/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del citato TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.


E’ stabilito che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.


Il limite di € 3.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.


L’Agenzia osserva che – giusto quanto chiarito nella relazione illustrativa della norma agevolativa – la stessa produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015 nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.


Dunque, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del DL 48/2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva per i premi produttività.


In merito all’estensione delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia rinvia, laddove compatibili, ai chiarimenti già offerti nella circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.

L’Agenzia ribadisce che i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam. Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si sottolinea come l’articolo 12, comma 2, del TUIR preveda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. Al riguardo, gli Uffici finanziari ricordano che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. L’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU). Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.


Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente. Resta fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite stabilito dalla norma, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.


  • Modalità di applicazione

L’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.


L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.


Giuste le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione in commento non è applicabile.


Non essendo prevista per norma una forma specifica, l’Agenzia ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Fermo restando che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, l’AdE evidenzia che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.


Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023. In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta ha tempo fino al 28 febbraio 2024 (termine stabilito per il conguaglio tardivo dall’art. 23, comma 3, del DPR 600/73) per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2023.


La disposizione agevolativa dispone che i datori di lavoro possano provvedere all’attuazione del beneficio previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

Secondo le precisazioni offerte dall’Agenzia, il beneficio, in quanto riguardante l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.


Infine, gli Uffici finanziari precisano che il regime dei fringe benefit in commento, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante ex art. 1, comma 1, del DL 5/2023.


Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 – per i lavoratori con figli a carico - per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Commenti


bottom of page