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AGENZIA DELLE ENTRATE - Fringe benefit auto ad uso promiscuo

  • galale
  • 24 lug
  • Tempo di lettura: 1 min

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

 

Con la Risposta a Interpello n. 192 del 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e della Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025.

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda l’applicazione della corretta disciplina fiscale nei casi in cui il contratto di assegnazione del veicolo sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024, ma la consegna al dipendente sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

 

L’Agenzia ha chiarito che:

  • La nuova disciplina (art. 51, co. 4, lett. a) TUIR), che introduce criteri forfetari più favorevoli per i veicoli a basse o zero emissioni, si applica esclusivamente ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025;

  • La disciplina transitoria (art. 6, co. 2-bis, D.L. 19/2025) consente l’applicazione della normativa previgente solo se ordine, contratto e consegna sono avvenuti entro il 30 giugno 2025.

 

Poiché nel caso esaminato la consegna del veicolo è avvenuta dopo tale data, non risultano applicabili né la nuova disciplina né quella transitoria.

 

Ne consegue che il fringe benefit dovrà essere determinato secondo il criterio del “valore normale” (art. 51, co. 1, TUIR), limitatamente alla quota riferibile all’utilizzo privato da parte del dipendente.

 

L’Agenzia ribadisce, infine, che l’assegnazione del veicolo in uso promiscuo richiede l’accettazione formale del lavoratore, che si perfeziona con la sottoscrizione del contratto e la successiva consegna del veicolo.

 

 
 
 

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