GAZZETTA UFFICIALE - Riforma IRPEF: Modificazioni al reddito di lavoro dipendente
- galale
- 20 dic 2024
- Tempo di lettura: 2 min
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 16 dicembre 2024 n.294), il DLgs 16 dicembre 2024 n. 192, recante il secondo modulo della riforma IRPEF-IRES, in attuazione della delega fiscale.
Il provvedimento in parola detta importanti modifiche in relazione a tutte le categorie reddituali, ivi compreso il reddito di lavoro dipendente; di seguito, in estrema sintesi, le modificazioni apportate in relazione a tale fattispecie, che troveranno applicazione in relazione ai componenti di reddito di lavoro dipendente che saranno percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
E’ modificato l’art. 51, c. 2, lett. a) del DPR 917/1986 (TUIR), relativo al regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria; sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:
- in conformità a contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 o di regolamento aziendale;
- a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
- per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
Risulta confermata, dunque la posizione affermatasi in sede di prassi secondo cui la contribuzione a forme di assistenza sanitaria deve essere conforme ai principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
E’ modificato, inoltre, l’art. 51, comma 2, lettera f-quater), che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per effetto delle modificazioni, tale regime è esteso anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2 del TUIR.
Oggetto di modifiche è stato, altresì, l’art. 51, comma 3, secondo periodo del TUIR, in relazione al criterio generale di determinazione del valore dei fringe benefit quando questo è costituito da generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti: la nuova formulazione prevede che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro (scompare, dunque, previgente riferimento ai prezzi praticati “al grossista”).
Le modifiche hanno interessato anche il successivo terzo periodo del citato art. 51, comma 3 del TUIR, aggiornando in euro la soglia strutturale di non imponibilità dei fringe benefit: la stessa è quindi oggi fissata formalmente in 258,23 euro.
Infine, in relazione ai rimborsi per le spese di trasferta, è modificato l’art. 51, comma 5, quarto periodo del TUIR che – nella novellata versione – stabilisce che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (scompare il riferimento al fatto che le spese debbano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore).
Comentarios