AGENZIA DELLE ENTRATE: Bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti – C.d. “Bonus Natale”
- galale
- 9 ott 2024
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Mediante Circolare 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha diramato indicazioni operative ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum ex art. 2-bis del DL 113/2024 da erogare ai lavoratori dipendenti unitamente alla tredicesima.
Come più sopra anticipato, la disposizione in parola introduce un’indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche, per brevità “bonus”), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
1. Presupposti soggettivi ed oggettivi
Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) nell’anno d’imposta 2024, reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (come individuato dall’art. 12, c. 1, lett. c), decimo periodo, del DPR 917 /1986 (TUIR).
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente – con esclusione di quelli da pensione – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante in relazione agli stessi.
In merito alla nozione di coniuge, l’Agenzia ricorda che le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
1.1. Il reddito
L’AdE rileva che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Inoltre, la disposizione istitutiva della misura dispone che l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
Gli Uffici finanziari osservano che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro - a titolo d’esempio, ipotesi di part-time (orizzontale, verticale o ciclico).
Ovviamente, in caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei dovranno essere computati una sola volta.
Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione dell’agevolazione in parola (c.d. reddito di riferimento), si dovrà tenere conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- della quota di agevolazione ACE;
- delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva.
Inoltre, nella determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati relativa agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e ai regimi speciali per lavoratori impatriati (previgenti e attuale).
Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
1.2. I familiari
Con riferimento al requisito dei familiari a carico, l’AdE evidenzia che il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore sia deceduto;
- l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio sia stato adottato da un solo genitore oppure sia stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In caso di nucleo familiare monogenitoriale, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente legalmente ed effettivamente separatosi.
In tali casi, connotati dalla presenza di un unico genitore, una situazione di convivenza more uxorio non preclude, la spettanza del bonus.
Nelle diverse ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che vive:
- con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
Nelle predette ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
1.3. La capienza d’imposta
L’indennità può essere concessa quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, è di importo superiore alla detrazione spettante in relazione ai redditi medesimi.
Ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria quindi la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al d’imposta, ossia l’anno 2024.
2. Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
La disposizione stabilisce che il sostituto d’imposta riconosca il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Dunque, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 DPR 445/2000) – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Giuste le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, dovrà presentare all’ultimo datore di lavoro - ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità - oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’importo del bonus spettante.
L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Gli Uffici precisano che a tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verificherà - in sede di conguaglio - la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
In ogni caso, il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
In analogia, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

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