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CORTE COSTITUZIONALE: QUOTA 100

  • galale
  • 24 nov 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Legittimo divieto di cumulo dei redditi da lavoro con “quota 100”

Con sentenza 24 novembre 2022, n. 234, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’art. 14, c. 3, del DL 4/2019, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata c.d. “Quota 100” con i redditi da lavoro, con esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale (entro il limite di € 5.000 lordi annui).


Il giudizio di legittimità era stato sollevato dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, che aveva richiesto la verifica della eventuale violazione dell’art. 3, c. 1, della Costituzione, in ragione del fatto che la disposizione non prevede una identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente, con riguardo, in particolare, nel caso di specie, all’ipotesi del lavoro intermittente, per il quale non è prevista contribuzione nelle giornate in cui il lavoratore non sia “chiamato”, in assenza di indennità di disponibilità.


Per la Consulta, il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.


Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.


Per la Corte, la differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l’obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui.


Dunque: “In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza”.


E ancora, “la scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l’entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”.


Inoltre, la Consulta ha ritenuto come non si possa non considerare l’eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell’adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.


In tale regime, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l’obiettivo occupazionale.


Per i Giudici Costituzionali, anche in questa prospettiva, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.


Infatti, il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.


Per quanto precede, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, c. 3, del DL 4/2019.


 
 
 

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