CORTE DI CASSAZIONE: LAVORATORI ASSENTEISTI
- galale
- 1 dic 2022
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Legittimo il licenziamento del lavoratore assenteista
Con Sentenza 1° dicembre 2022, n. 35402, la Corte di Cassazione, ha statuito come l’assenza prolungata sul luogo di lavoro, accompagnata dalla mancanza di una valida giustificazione, rende legittimo il licenziamento.
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso del dipendente che era mancato dall’ufficio più volte senza fornire valide giustificazioni.
In sede di merito, la Corte territoriale aveva accertato “la sussistenza del comportamento oggetto della contestazione disciplinare, consistente nell’assenza dal lavoro nella giornata dell’11.8.2017, nella mancata comunicazione preventiva dell’assenza, nella recidiva costituita da una serie di analoghe mancanze nel periodo novembre 2015-gennaio 2017 (ricostruzione operata dal giudice dell’opposizione e non censurata in sede di reclamo)”.
In particolare “tale condotta, che integrava una fattispecie complessa, era contemplata dall’art. 68, c. 2, del CCNL Igiene ambientale Utilitalia che prevedeva il licenziamento con preavviso per coloro che <<siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o nello stesso periodo di tempo abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 66>>”.
La Suprema Corte ha ritenuto di non poter aderire alla difesa promossa dal lavoratore, che sosteneva come una sola assenza dal lavoro non potesse essere considerata condotta di gravità tale da giustificare il recesso.
Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che tale addebito non possa essere considerato a sé stante, inserendosi in una fattispecie ben più complessa costituita da una serie di recidive in analoghe mancanze (assenza ingiustificata, mancata comunicazione malattia, assenza a visita di controllo INPS), per le quali, erano state irrogate una molteplicità di sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro per complessivi 49 giorni.
Per la Cassazione, tale situazione, in aderenza alla normativa disciplinare della norma collettiva applicabile, ha legittimamente giustificato la sanzione espulsiva.

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