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CORTE DI CASSAZIONE: LICENZIAMENTI COLLETTIVI

  • galale
  • 15 nov 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Illegittima la discrezionalità di scelta nei licenziamenti collettivi

Mediante sentenza 15 novembre 2022, n. 33623, la Corte di Cassazione ha affermato che risulta illegittimo, pur se concordato con le organizzazioni sindacali, un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro.


Nell’ambito delle procedure collettive, ai fini della individuazione dei dipendenti da licenziare, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.


Nel caso oggetto di pronuncia un lavoratore coinvolto in un licenziamento collettivo aveva impugnato la procedura asserendo l’illegittimità dell’accordo collettivo sottoscritto dalla società con il sindacato.


In particolare, l’accordo in parola, nell’individuare i criteri relativi alla scelta dei lavoratori da licenziare, statuiva che “i lavoratori saranno valutati dai responsabili delle aree operative tenendo conto della preparazione professionale e delle prestazioni quali-quantitative tali da consentire il mantenimento in servizio di lavoratori in possesso delle professionalità necessarie per la efficiente prosecuzione dell'attività aziendale”.


La Corte di Cassazione, ha ribadito come, ai sensi di legge, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità debba avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati, ovvero, in mancanza di previsioni dei contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.


Nell’alveo di un proprio orientamento già consolidato, gli Ermellini hanno, inoltre, ritenuto che per garantire la trasparenza della procedura, il criterio o i criteri prescelti devono essere oggettivi e non possono trovare applicazione discrezionale. Infatti, un criterio basato sulla discrezionalità non è verificabile, mentre la legge impone “il rispetto dei criteri” e quindi dà per presupposto che la loro applicazione sia verificabile. Un criterio non verificabile, in realtà, non costituisce un criterio di scelta, ma è un diverso modo di fondare il potere di scelta, che prescinde dal rispetto di un criterio oggettivo.


Pertanto, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di criteri in sé oggettivi.

 
 
 

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