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GAZZETTA UFFICIALE - Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

  • galale
  • 4 dic 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 2 dicembre 2023, n.282) il D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175 che, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, prevede il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo:

-      autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

-      subordinati a tempo determinato.

 

L’indennità in parola è riconosciuta, previa presentazione di domanda all’INPS, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

-      cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di uno stato extraeuropeo con regolare premesso di soggiorno;

-      residenza in Italia da almeno un anno;

-      reddito non superiore ad €25.000 nell’anno di imposta precedente a quello di presentazione della domanda;

-      un minimo di sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda;

-      non avere avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità) nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

 

La misura dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione per le quali sono stati versati i contributi alFondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità: l’importo erogabile è pari al 60% del valore così calcolato.

 

Con la finalità di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, sono previsti, corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche attraverso l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

 

A decorrere dal 2024 sarà posta a carico dei datori di lavoro una contribuzione di base, volta a finanziale l’indennità in parola per i lavoratori beneficiari, stabilita in misura pari all’1% dell’imponibile contributivo; è inoltre istituito un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e che sarà  stabilito annualmente.

 

 
 
 

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