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GAZZETTA UFFICIALE - Ingresso di lavoratori extra europei

  • galale
  • 17 ott 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 11 ottobre 2024, n. 239) il Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante: “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

 

Il provvedimento in parola introduce una serie di nuove disposizioni con riguardo alle procedure per l’ingresso di lavoratori extra UE che troveranno applicazione già in relazione alle assunzioni di stranieri non residenti entro le quote di ingresso previste per l’anno 2025.

 

Giuste le previsioni dell’art. 2 del DL 145/2024 i datori di lavoro – ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro - che intendono presentare richiesta di nulla osta per gli ingressi previsti dai decreti flussi, dovranno procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno.

 

Le modalità di precompilazione saranno definite  con apposita  circolare  congiunta  dei  Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

E’ stabilito che siano le Amministrazioni interessate ad effettuare i controlli con riguardo alla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione dell’istanza di nulla osta.

 

La verifica sarà realizzata mediante l’interoperatività tra i sistemi informatici e le banche dati del Ministero dell’interno, del lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia entrate e Agid, e verterà sull’osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché sulla congruità del numero di richieste presentate.

 

L’emissione del visto, legittimante l’ingresso in Italia del lavoratore, è effettuata quando persista l’interesse e la necessità del datore di lavoro di procedere con l’assunzione.

 

Inoltre, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore giunto in Italia comporta l’irricevibilità di ulteriori domande di nulla osta da parte dello stesso datore di lavoro per un periodo di tre anni.

 

 

Per l'anno 2025, i datori  di  lavoro  potranno  presentare  come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla  osta  al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023.

 

Tale limite non si applica alle richieste  presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che  garantiscono  un  numero  di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari  o ai ricavi o compensi dichiarati ai  fini  dell'imposta  sul  reddito, ponderato in funzione del numero  di  dipendenti  e  del  settore  di attività dell'impresa.

 

L'individuazione numerica e le  modalità  di accreditamento  degli   operatori   delle   medesime   organizzazioni datoriali saranno definiti dalla già citata circolare congiunta che stabilirà le modalità di precompilazione delle istanze di nulla osta.

 

Con particolare riguardo al lavoro stagionale, è prevista la possibilità di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con il medesimo o con altro datore di lavoro entro 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro originario.

 

Infine, per completezza, si segnala come la disposizione in commento innovi anche le modalità di ingresso sul suolo italiano di personale per assistenza familiare.

 

In via sperimentale, per l'anno  2025  saranno  rilasciati,  al  di fuori delle quote di cui al testo unico  dell’immigrazione,  nulla  osta  al  lavoro, visti di ingresso e permessi di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a  lavoratori  da impiegare nel settore dell'assistenza familiare  o  sociosanitaria  a favore  di  persone  con  disabilità o  a favore di persone “grandi  anziane” (art.  2, c. 1, lett. b), del D.Lgs.  29/2024.

 

Le relative richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  per  l'assunzione,  a   tempo determinato o indeterminato, dovranno essere presentata allo sportello  unico  per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il  lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di legge e delle associazioni datoriali  firmatarie  del  vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del  settore  domestico.

 
 
 

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