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GAZZETTA UFFICIALE2024 – Modifiche alla disciplina IRPEF

  • galale
  • 4 gen 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 30 dicembre 2023, n. 303) il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 recante: “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

 

Il provvedimento in parola introduce, per il solo periodo d'imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche, con particolare riguardo ad  aliquote impositive, scaglioni di reddito e altre detrazioni, nonché alla disciplina delle addizionali all’IRPEF.

 

a.   Modifiche alla disciplina IRPER e alle detrazioni

 

Dunque, per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta  sul  reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda sarà calcolata  applicando - in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, c. 1,  del TUIR - le seguenti  aliquote  per scaglioni di reddito:

1.          fino ad € 28.000 - 23%;

2.        oltre € 28.000 e fino ad € 50.000 - 35%;

3.        oltre € 50.000 - 43%.

 

E’, inoltre, incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad € 15.000 che passa ad € 1.955 su base annua;

 

Non subiscono variazioni le ulteriori detrazioni per la tipologia di reddito né quelle afferenti i figli, il coniuge e gli altri familiari a carico.

 

In forza delle previsioni dell’art. 2 del Decreto, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad € 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione agli oneri di seguito elencati, è diminuito di un importo pari a euro 260:

a)   gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale - fatta eccezione per le spese sanitarie ex art. 15, c. 1, lett. c) del predetto testo unico;

b)  le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

c)   i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Ai fini della decurtazione in parola, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

b.     Modifiche al “trattamento integrativo”

 

L’art. 1, c. 3 del D.Lgs. 216/2023 modifica, per il solo anno 2024, il trattamento integrativo disciplinato dal DL n. 3/2020.

 

Per il periodo d'imposta 2024, il trattamento integrativo – riconoscibile ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 – sarà erogabile a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (con esclusione di quelli ex art. 49 c. 2 lett. a) ed ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR) sia di importo superiore alla detrazione ex art. 13 del TUIR (dunque, l’ordinaria detrazione da lavoro stabilita in misura paria ad € 1.880 e non quella provvisoriamente applicabile nel 2024 (e pari ad € 1.955).

 

c.      Addizionali all’ IRPEF

 

Col fine di consentire a Regioni e Comuni di adeguarsi alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF in vigore per il periodo d'imposta 2024, il Decreto in commento ha previsto uno slittamento dei termini entro i quali gli Enti territoriali hanno facoltà di modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale applicabili per tale periodo d'imposta.

 

In particolare, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili in relazione all'addizionale regionale e comunale per l'anno di imposta 2024 è differito al 15 aprile 2024.

 

Entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, i richiamati Enti territoriali possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, del TUIR.

 

Qualora gli Enti territoriali non approvino, entro il 15 aprile prossimo, le disposizioni modificative degli scaglioni e delle aliquote per l’anno 2024 – ovvero, con esclusivo riguardo ai Comuni, non provvedano a trasmetterla entro il 20 dicembre ai fini della pubblicazione sul sito delle Politiche fiscali – le addizionali troveranno applicazione sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per il 2023.

 
 
 

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