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INL - Elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa

  • galale
  • 20 set 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Mediante nota 17 settembre 2024, n. 6774, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile l’elenco delle violazioni che ritiene assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D. Lgs. 12 luglio 2024, n. 103.

 

La nuova diffida prevede che, in presenza di violazioni sanabili per le quali sia prevista la sanzione fino ad € 5.000, qualora si tratti della prima violazione accertata nell'arco di un quinquennio, l’ispettore provveda a diffidare l'interessato a:

-   porre termine alla violazione;

-   adempiere alle prescrizioni violate;

-   rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

 

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio.

 

Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l’avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi; diversamente, nell’ipotesi di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro novanta giorni dall’accertamento.

 

L’INL evidenzia come il richiamato art. 6 della disposizione preveda che l’istituto della diffida amministrativa non si applichi a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Al riguardo, l’Organo ispettivo ribadisce che tale previsione non deve essere intesa in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D. Lgs. 81/2008; pertanto, dall’elenco in parola sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori (in conformità all’art. 38, c. 2, della Costituzione).

 

Inoltre, l’INL precisa che, anche in relazione alle violazioni elencate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili (sia ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 103/2024, che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 124/2004); quanto precede ha efficacia anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, nonché nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

 

L’Ispettorato ricorda la natura procedurale della diffida in commento che, conseguentemente, potrà trovare applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

 

La nota, con l’allegato elenco delle violazioni diffidabili, è disponibile al seguente link:

 

 
 
 

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