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INPS - Assunzione di beneficiari ADI e SFL - domanda di sgravio contributivo

  • galale
  • 20 nov 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Con il Messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS fornisce indicazioni per presentare la richiesta dell’incentivo all’assunzione di soggetti beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) introdotto dal decreto legge n. 48/2023.

 

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione al lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale.

 

Il medesimo esonero è altresì riconosciuto per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; in tal caso, la durata complessiva del beneficio contributivo, in cumulo, non potrà superare i 24 mesi.

 

Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024.

 

Il diritto alla fruizione dell'esonero in oggetto è subordinato all'osservanza dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31, D.lgs. n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei presupposti specificamente previsti dal d.l. n. 48/2023. Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3, legge n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'ADI o del SFL iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

 

L'efficacia dell'esonero contributivo è legata al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis”.

 

Nel rinviare alla Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, con il Messaggio in commento, l’Istituto comunica che per poter beneficiare dell'agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, denominato “Esonero SFL-ADI”.

 

L'utente accede al portale istituzionale INPS e all'interno dell'applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, deve seguire il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti”.

 

Nella compilazione della domanda di ammissione il richiedente deve indicare le seguenti informazioni:

•    Generalità del lavoratore assunto;

•    prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

•    codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

•    importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

•    eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

•    misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

•    eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

 

Al ricevimento della domanda l’Istituto verifica la sussistenza della copertura finanziaria e la capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro.

 

Se l’esito delle verifiche è positivo, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione/trasformazione.

 

Particolare attenzione deve essere posta alle modifiche dell'orario di lavoro intervenute successivamente all'accettazione dell'istanza, poiché le variazioni in aumento (o la trasformazione a tempo pieno di un contratto instaurato nella formula del part-time) non determinano l'incremento dell'incentivo; viceversa, in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore è tenuto a riparametrare l'esonero riducendone l'importo.

 

L'agevolazione si applica in quote mensili, a partire dal mese di assunzione, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

 

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Nella Circolare in parola l’Istituto fornisce dettagliate istruzioni sia per l’indicazione dei dati nel flusso Uniemens sia per le modalità di recupero degli arretrati da gennaio 2024 e sino al corrente mese di novembre.

 

Per il recupero dell’agevolazione, l’INPS precisa che il conguaglio degli arretrati può essere effettuato solamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024 e di gennaio e febbraio 2025.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Da ultimo, si segnala che, nelle istruzioni fornite dall’INPS, sono illustrate anche le regole per il riconoscimento del contributo previsto per l’attività di mediazione in capo all’agenzia/ente che ha promosso l’assunzione del lavoratore.

 
 
 

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