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INPS - Differimento domanda esonero contributivo 1% per certificazione di parità di genere

  • galale
  • 3 apr 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Mediante circolare n. 137/2022, l’INPS ha già fornito le indicazioni e le istruzioni operative riguardanti la domanda per il riconoscimento e l’applicazione dell’esonero contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro della certificazione di parità di genere prevista dall’art.46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.


La circolare menzionata disponeva che i datori di lavoro, che avessero conseguito la certificazione entro il 31/12/2022, per poter accedere al beneficio dovevano utilizzare il modulo PAR_GEN.


Con messaggio 3 aprile 2023, n. 1269, l’Istituto ha reso noto che, in considerazione di insorte difficoltà di ordine tecnico, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati è differito al 30 aprile 2023.


Inoltre, in relazione alle modalità di compilazione delle richieste, l’istituto evidenzia che, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.


Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.


A ciascun contribuente sarà poi data comunicazione dall’Istituto dell’importo autorizzato all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).


L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.


Con specifico riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, l’INPS precisa che, per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

 
 
 

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