INPS - Esonero contributivo per datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere
- galale
- 18 ago 2024
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Come noto, l’art. 5 della L. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
La certificazione deve essere rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Con propria circolare 27 dicembre 2022, n. 137 l’INPS ha illustrato l’esonero contributivo in parola e fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di accedere alla misura di esonero in esame.
In particolare, al paragrafo 7 della richiamata circolare, l’Istituto ha precisato che per accedere al beneficio i datori di lavoro devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.
Successivamente, con messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, ed è stato contestualmente ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
In fase di elaborazione delle richieste, l’INPS ha riscontrato l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.
Con messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’Istituto ha quindi precisato che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.
L’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
Alla luce di quanto precede, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero per l’ammontare spettante, con il citato messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

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