INPS: NASPI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
- galale
- 21 mar 2023
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Il D.Lgs. 105/2022 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza - ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, introducendo, in particolare, il “Congedo di paternità obbligatorio - nonché modificando le disposizioni in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state già illustrate dall’INPS con circolare 27 ottobre 2022, n. 122.
Da ultimo, con circolare 20 marzo 2023, n. 32, l’Istituto ha fornito le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Come evidenziato, l’art. 27-bis del D.Lgs 151/2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
In forza dei successivi commi, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi e il congedo è fruibile durante il congedo della madre lavoratrice nonché compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo art. 28 del medesimo Testo Unico (congedo di paternità “alternativo” fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre).
I successivi artt. 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, l’art. 54, c. 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il successivo c. 7 dispone che in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli artt. 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
In sostanza, tale ultima disposizione - che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità c.d. “alternativo” ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità.
Il successivo art. 55, c. 1 del Testo Unico dispone che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, in forza del citato art. 54, il divieto di licenziamento, “[…] la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
Il comma 2 dell’articolo prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Con la circolare in commento, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – l’INPS chiarisce che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, le tutele di cui all’art. 51, c. 1 del D.Lgs. 151/2001 sono da intendersi rivolte al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
Alla luce di quanto precede, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
L’Istituto precisa inoltre, che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in trattazione, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

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