INSP: CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE
- galale
- 27 dic 2022
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Previsto esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere
Con circolare 27 dicembre 2022, n. 137, l’INPS ha fornito le istruzioni che dovranno osservare i datori di lavoro che conseguono la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 ai fini della presentazione della domanda per accedere al relativo esonero contributivo dell’1% (con un cap annuo di € 50.000 annui per azienda).
Le istanze sono inviabili dal 27 dicembre 2022 sino a tutto il 15 febbraio 2023.
Il beneficio contributivo in parola è stato introdotto dall’art. 5 della L. 162/2021 come misura premiale volta ad incentivare le aziende alla consecuzione della certificazione della parità di genere introdotta dall’anno 2022 dall’art 46-bis del D.Lgs. 198/2006.
I parametri per l’ottenimento della certificazione sono stati definiti con DPCM (Dipartimento delle Pari Opportunità) 29 aprile 2022.
Il Decreto stabilisce che i parametri per il conseguimento della certificazione sono quelli definiti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, del 16 marzo 2022, contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.
Tale prassi individua 6 Aree attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere una struttura inclusiva e rispettosa della parità di genere.
Ogni Area è contraddistinta da uno specifico peso percentuale, per un totale di 100 punti.
Per ogni Area sono identificati degli specifici KPI qualitativi e quantitativi, attraverso i quali misurare il grado di maturità dell’organizzazione mediante un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni
Con riguardo ai requisiti soggettivi per l’accesso all’agevolazione, il diritto alla fruizione è subordinato:
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall’INL che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell’ipotesi in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi.
Come anticipato, il beneficio consiste in un esonero dell’1% della contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, nel limite di 50.000 euro annui per azienda, riparametrato - giuste le indicazioni offerte dall’Istituto con la circolare in oggetto – ad una soglia mensile massima di 4.166,66 euro e nel rispetto dello stanziamento di bilancio per l’anno 2022 di complessivi 50 milioni di euro.
L’INPS precisa che non saranno oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo Tesoreria;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di integrazione salariale di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, saranno comunque escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (per l’individuazione di tali fattispecie, l’Istituto rinvia alla circolare 40/2018).
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, l’INPS precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, l’INPS ritiene che l’esonero non rientri nella disciplina relativa agli aiuti di Stato, ai sensi della normativa europea.
Ai fini dell’ammissione all’esonero, il datore di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dell’intermediario abilitato dovrà inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero, presentabile fino al 15 febbraio 2023, dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;
6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis.
Le domande permarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata dall’Istituto al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto dall’INPS per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2022.
Qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse per l’intera platea dei destinatari le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

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