top of page

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE - Maxi deduzione per assunzioni a tempo indeterminato

  • galale
  • 26 giu 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il DM 25 giugno 2024, firmato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante disposizioni attuative circa la maxi deduzione ex art. 4, c. 6, del D.Lgs. 216/2023.

 

I datori di lavoro potranno quindi beneficiare, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta.

 

La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela – come individuati dall’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - a titolo d’esempio: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione (per la completa individuazione dei soggetti ammissibili si rinvia integralmente ai contenuti del citato Allegato 1).

  

a.    Incremento occupazionale

 

Ai sensi dell’art. 4 del DM in commento, la maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

 

L’incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 

Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

 

In relazione ai gruppi societari (insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto), la maggiorazione del costo del lavoro spetta, se la condizione di incremento occupazionale (cc. 1 e 2 dell’art. 4 del DM 25 giugno 2024) è rispettata anche con riferimento all’incremento occupazionale di gruppo e all’incremento occupazionale complessivo di gruppo; a tale scopo:

 i.     i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;

ii.     non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo.

 

Fermo tutto quanto precede, ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, nonché del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:

a.    non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, ovvero di cessione di contratto individuale (art. 1406 c.c.), sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale. Non rilevano, altresì, le assegnazioni alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano di lavoratori dipendenti che abbiano svolto precedentemente l’attività presso la casa madre ovvero le ipotesi di subentro nella gestione di un servizio pubblico;

b.   nei casi di cui alla precedente lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

c.    non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente; nel caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all’estero che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente i lavoratori rilevano sia per ciascuno dei due soggetti in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

d.   non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;

e) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato anche nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. In tal caso, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione;

f)  i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;

g) i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

 

In relazione alle ipotesi di distacco, è previsto che ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l’impresa distaccataria non tenga conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco.

 

Inoltre, l’impresa distaccante non può tener conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all’estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.

 

Con riguardo ai lavoratori somministrati, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo l’impresa utilizzatrice considera i lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

 

b.    Maggiorazione della deduzione

 

Ai fini della determinazione della maggiorazione della deduzione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico e l’incremento del costo complessivo del personale, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

 

Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza sia di lavoratori “ordinari” che di lavoratori “meritevoli di maggiore tutela”, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Commenti


bottom of page